L'articolo 15 della legge 183/2011 introduce a partire dal 1° gennaio 2012 alcune importanti novità finalizzate all'eliminazione delle richieste di certificati ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. La normativa, attraverso la modifica di alcuni articoli del DPR 445/2000, prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione siano valide solo nei rapporti tra privati e che su tali documenti venga apposta la dicitura: 'Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi' in assenza della quale il certificato è nullo. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi (Telecom Italia, Enel, Eni, Poste Italiane, ecc) dovranno accettare esclusivamente dichiarazioni sostitutive o acquisire d'ufficio le informazioni oggetto della dichiarazione, e non potranno più richiedere o accettare certificati, pena la violazione dei doveri d'ufficio. A titolo di esempio dall'1/1/2012 non sarà più possibile richiedere certificati quali "Stato di famiglia uso assegni", "Residenza uso pensione", ecc. Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A del D.P.R. 642/1972) ossia € 14,62 per ciascun documento. Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art.ì2, D.P.R. 445/2000). L’Autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) e per la stessa non si deve versare alcuna somma (né in marche da bollo, né tanto meno in diritti di segreteria) e all’atto della presentazione non è necessaria l’autenticazione della firma. |